immagine di contratto

Le condizioni generali di contratto servono a regolare i rapporti tra fornitori e clienti in merito a consegna, responsabilità e tempi.


Per qualsiasi impresa una delle prassi più comuni è quella di regolare i molteplici rapporti con i propri clienti attraverso la predisposizione di condizioni generali di contratto. Queste sono “clausole previste unilateralmente da una parte contrattuale, generalmente dirette a regolare i suoi rapporti contrattuali nei confronti dei clienti”.
Come si legge nell’art. 1341 del Codice Civile: “le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza”.

Contratto di fornitura e vendita

In generale, ogni contratto deve regolamentare le condizioni di vendita e di consegna, le limitazioni di responsabilità e tutte le specifiche tecniche della merce che si intende fornire, così come le modalità con cui effettuare gli ordini.

Se ci riferiamo alla fornitura di componentistica elettronica dobbiamo fare un discorso a parte. In questo ambito, infatti, i rapporti tra fornitori e clienti sono spesso caratterizzati da una necessaria “informalità giuridica” che facilitano una maggiore velocità nell’esecuzione degli ordini e nella lavorazione e fornitura di componenti e macchinari.

Come regolare i rapporti commerciali

L’ideale sarebbe in ogni caso predisporre delle condizioni generali di contratto che regolino una volta per tutte i vari rapporti commerciali con i clienti e diano un minimo di tutela giuridica alle imprese.
Tali condizioni sono da adattare ai singoli componenti e merci fornite dalle imprese tenendo anche presente se i clienti sono italiani o stranieri.

In caso di soggetti esteri bisogna accertarsi quale sia la legge che regola il contratto. Nel caso di un cliente che appartenga a uno Stato che ha sottoscritto la Convenzione di Roma del 1980 sulle obbligazioni contrattuali, si potrà, tramite clausola, prevedere che le condizioni generali siano regolate dalla legge italiana. Inoltre, in base al disposto della Convenzione di Bruxelles del 1968 e successive modificazioni sulla giurisdizione, ora in fase di sostituzione da parte di alcuni regolamenti della Comunità Europea, bisognerà tramite apposita clausola prevedere che, in caso di controversia, oltre ad applicarsi la legge italiana, il foro di competenza sia in Italia.

La redazione delle condizioni generali

A parte il caso di clienti stranieri, le condizioni generali di contratto vanno redatte in maniera snella e con pochi articoli che trattino i punti salienti del rapporto fornitore-cliente. Ad esempio: tempi di consegna, responsabilità, garanzia dei prodotti.
Naturalmente, esse andranno poi adattate e orientate concretamente in base al singolo rapporto, mettendo in evidenza i punti giuridicamente più importanti a seconda del fatto che si tratti di componenti, di vendita, di produzione e vendita e così via.

A seconda del caso concreto, andranno inserite in maniera più o meno ampia le norme tecniche da rispettare, così come le necessità del collaudo per le merci e le clausole relative ai costi, tipi e responsabilità per il trasporto e la consegna.

Condizioni generali legate alla Consegna

Rispetto, ad esempio, al tema della Consegna, ecco alcuni dei punti che potrebbero presentarsi all’interno di Condizioni Generali di Fornitura di componenti elettronici:

  • Fatta salva la facoltà di recesso, resta espressamente stabilito e convenuto che l’eventuale ritardo di consegna dei prodotti pur imputabile al fornitore non darà diritto di annullare o revocare la proposta o di ritenere risolto il Contratto né di rifiutare i prodotti. Il Cliente non potrà reclamare danni se non, previa specifica contestazione scritta invita al fornitorwe e dimostrazione effettiva dei danni subiti, entro un massimo sin d’ora determinato del 25% del prezzo dei prodotti consegnati in ritardo.
  • Nel caso di ritardo superiore a 6 settimane rispetto ai termini indicati, il cliente avrà facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione scritta al fornitore.
  • I termini di consegna dei Prodotti sono esclusivamente quelli espressamente indicati nella accettazione scritta della proposta di Contratto e devono intendersi puramente indicativi e non vincolanti per il fornitore
  • La fornitura sarà effettuata in relazione alle disponibilità di magazzino del fornitore. Previo avviso al compratore, il fornitore si riserva la facoltà di evadere la fornitura in più riprese.

In un momento come quello attuale di shortage e carenza di componenti elettronici e materie prime in genere, diventa molto importante – sia per i fornitori sia per i clienti – attivare delle forme di tutele giuridiche e delle condizioni che garantiscano gli interessi di entrambe le parti.

Clausole nei moduli d’ordine

L’ideale è che le condizioni generali vengano fatte sottoscrivere una volta per tutte al cliente in maniera da essere tranquilli in ogni caso. Qualora non fosse possibile in via diretta, possono essere inserite nella clausola sui moduli d’ordine che il cliente sottoscrive e attraverso la quale dà per conosciute le condizioni generali di contratto.
Con l’avvertenza che, in questo caso, ove non vi sia una specifica approvazione per iscritto, saranno inoperanti le clausole prima analizzate che prevedono limitazioni di responsabilità o possibilità di recesso unilaterale di contratto, così come tacita proroga del contratto scritto.

Pur trattandosi di una forma di tutela molto più blanda rispetto a quella della sottoscrizione diretta di condizioni generali di contratto, anche semplici ma ben elaborate, è sempre una soluzione migliore rispetto all’assenza di qualsivoglia contratto scritto.

*alcune parti sono estratti a cura dell’Avv. Cristiano Cominotto e di Assodel